Patente di guida: quali mezzi non si possono guidare più dopo i 68 anni

Cosa dice l'articolo 115 del Codice della Strada

Patente di guida: quali mezzi non si possono guidare più dopo i 68 anni

La patente di guida, che a breve arriverà anche in versione digitale, è la licenza obbligatoria per poter condurre i veicoli a motore. È di diverse categorie, in base ai mezzi che possono essere guidati, e va rinnovata periodicamente, per continuare ad essere valida. Tuttavia, il Codice della Strada prevede un limite massimo di 68 anni di età per poter guidare determinati veicoli, oltre il quale non è più possibile rinnovare la licenza. Un limite aumentato da un po’ di anni, visto che la regola precedente prevedeva lo stop a 65 anni, seppur con l’introduzione dell’obbligo del rinnovo annuale.

Le categorie di patente

La patente A è quella dedicata alle moto, la patente B è quella più comune ed è dedicata alla guida delle automobili, oltre ai ciclomotori fino a 125 cc. La patente C è legata alla guida degli autoarticolati per il trasporto merci, mentre la D è necessaria per guidare autobus e pullman. In alcune di esse, poi, ci sono delle sottocategorie, legate all’età o alle caratteristiche del veicolo.

Il limite di 68 anni

Le patenti A e B sono potenzialmente rinnovabili senza limiti, previa tuttavia il superamento della visita medica da sostenere per ottenere il rinnovo. Diverso, invece, il discorso per le patenti C e D, dove appunto vige la regola dei 68 anni.

L’articolo 115 del Codice della Strada, infatti, spiega come i mezzi adibiti alla guida professionale non possono essere più guidati, quando si superano i 68 anni di età. Cioè camion, autotreni e autoarticolati adibiti al trasporto di cose e con massa superiore alle 20 tonnellate. La stessa regola vale anche per autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone.

Inoltre, tra 65 e 68 anni di età, il rinnovo delle patenti C e D deve avvenire ogni anno. Per ottenerlo, serve uno “uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale – si legge nel comma 2 dell’art. 115 – con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento”.

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